Unioni civili: il testo approvato definitivamente non è ancora attuabile

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Nonostante le polemiche venute dalle opposizioni e dall’area cattolica, il testo Cirinnà è divenuto legge, approvato con il voto di fiducia posto dal Governo; tuttavia il decreto ponte contenente  le istruzioni necessarie in attesa dei decreti attuativi per celebrare le unioni civili non è ancora stato approvato. Il termine utile per presentarlo è appena scaduto

Il testo legislativo, pesantemente modificato e “manipolato”, vede lo stralcio della parte riguardante l’adozione del figlio del partner, la anglofila stepchild adoption, ma mantiene alcuni elementi distintivi e caratterizzanti della nuova unione, che la rendono un ibrido dal punto di vista legislativo, troppo simile al matrimonio per i più scettici e contrari, troppo poco per i favorevoli.

Tra le principali novità: l’obbligo di assistenza morale e materiale; l’obbligo di coabitazione; l’obbligo di contribuzione economica, in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo; l’obbligo di definizione di comune accordo della vita familiare e della residenza; comunione di beni, come regime patrimoniale in mancanza di diversa convenzione tra le parti;  l’applicazione di alcune norme previste per il divorzio, in caso di scioglimento dell’unione, ma non delle norme sulla separazione; il diritto all’eredità per il partner superstite, nonché la garanzia della reversibilità della pensione; subentro nell’affitto o diritto a rimanere fino a 5 anni nella casa di proprietà del partner in caso di suo decesso; infine il diritto agli alimenti in caso di scioglimento dell’unione, qualora l’ex partner versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Oltre a non prevedere nulla in merito all’adozione, il testo fa salva, tuttavia, la giurisprudenza in materia, precisando che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”, lasciando di fatto i magistrati pienamente liberi di decidere nel merito riguardo al caso concreto.

Altro elemento sparito dalla legge è l’obbligo di fedeltà, che avrebbe reso troppo simile al matrimonio qualcosa che matrimonio non può essere considerato, ed in effetti qualsiasi tipo di riferimento ad esso è stato sistematicamente espunto dal testo.

In sostanza, dunque, la nuova legge dello Stato può dividersi in due parti: la prima, che introduce ex novo nell’ordinamento italiano l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, mentre la seconda reca una disciplina della convivenza di fatto, sia eterosessuale che omosessuale, orientata essenzialmente a recepire nell’ordinamento legislativo le evoluzioni giurisprudenziali già consolidate nell’ambito dei diritti e dei doveri delle coppie conviventi. Il tutto senza eccedere troppo nella assimilazione della terminologia, chiara scelta politica di voler rimanere al centro del ciclone mediatico e delle polemiche, nel punto più riparato possibile.

 

Rossella Marchese

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